La sentenza di Cassazione n. 38914, emessa il 26 settembre 2023, ha suscitato non pochi dibattiti e commenti sulla responsabilità penale di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in un caso di infortunio mortale di un lavoratore.
La sentenza ha confermato la condanna dell’RLS, accusato di non aver svolto adeguatamente il suo ruolo nella prevenzione degli infortuni.
Infortunio mortale: le responsabilità
La Corte Suprema di Cassazione, ha emesso una sentenza su un ricorso presentato contro la decisione della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Trani che la quale aveva condannato A.A.,rappresentante legale e titolare dell’impresa, e B.B., responsabile dei lavoratori per la sicurezza, per omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il caso riguarda la morte di un magazziniere schiacciato sotto il peso di materiale trasportato con un carrello elevatore. La sentenza ha confermato la responsabilità penale dell’RLS per la mancata promozione delle misure di prevenzione atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Condannato titolare e responsabile per i lavoratori della sicurezza
Secondo la sentenza, A.A., rappresentante della ditta XYZ srl e datore di lavoro, è stato ritenuto colpevole di non aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di non aver valutato il rischio di caduta delle merci stoccate sugli scaffali e di non aver elaborato procedure aziendali per lo stoccaggio dei pacchi di tubolari. In particolare, è stato accusato di permettere a un dipendente di svolgere funzioni di magazziniere senza la formazione adeguata, causando un incidente fatale.
Anche B.B., in qualità di RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stato accusato di non aver promosso misure di prevenzione idonee a proteggere la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Il ricorso contro questa sentenza è stato presentato da entrambi gli imputati.
(fonte: Wikilabour)
Inutile il ricorso del Responsabile per il lavoratore della sicurezza
Sia il datore di lavoro che l’RLS. hanno presentato ricorso. Il ricorso di quest’ultimo era basato su tre motivi:
- Violazione di legge in relazione alle funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Violazione dell’art. 40, cpv., c.p. in quanto l’imputato non poteva dirsi investito dell’obbligo giuridico di impedire l’evento.
- Violazione dell’art. 40, comma 1, c.p. in riferimento alla condotta omissiva assegnata e al giudizio controfattuale.
La Corte Suprema ha respinto i ricorsi, ritenendo che fossero infondati. Ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, ribadendo la responsabilità di A.A. e B.B. per le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e l’omicidio colposo causato da un incidente sul luogo di lavoro.
La normativa attuale
Sebbene il d. Lgs. n. 81/20 non prevede sanzioni amministrative o penali a carico del RLS dipendente, in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro, la sentenza di cui sopra va a demolire questa certezza.
La normativa attuale non prevede l’obbligo di legge di una forma assicurativa per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza se dipendente.
Tuttavia, a fronte delle importanti responsabilità che questa figura deve assumere con l’incarico affidatogli, e in relazione alla recente sentenza, si apre una complessa riflessione sulla necessità oggettiva di una copertura adeguata per questi specifici rischi per il dipendente nominato RLS
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