Decreto Transizione 5.0, polizza professionale ingegneri obbligatoria

Sono stati chiariti i dubbi riguardo le figure professionali abilitate alla certificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa Decreto attuativo di Transizione 5.0, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dai fondi europei del Next Generation EU, che mira a promuovere la transizione ecologica e digitale del Paese.

Un bonus che premia le imprese che scelgono l’innovazione all’insegna della sostenibilità e che impone l’ obbligo assicurazione ingegneri certificatori.

I soggetti certificatori

Nella prima stesura, sembravano esserci dubbi relativamente alle figure professionali abilitate alla certificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa Decreto attuativo di Transizione 5.0.

Le interpretazioni sono risultate incerte in quanto sembrava che i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni necessarie alle imprese per accedere al bonus fossero, solo ed esclusivamente, gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCo). Un punto chiarito dal Decreto attuativo di Transizione 5.0 grazie a un elenco di categorie di professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni tecniche per la riduzione dei consumi energetici, tra cui rientrano anche gli ingegneri.

Per questi professionisti, è essenziale possedere un’assicurazione professionale ingegnere, in quanto la responsabilità nell’emissione delle certificazioni comporta l’obbligo di tutelarsi da eventuali danni. Inoltre, per gli ingegneri, l’assicurazione professionale ingegneri obbligatoria rappresenta un requisito fondamentale per l’esercizio della professione e per adempiere alle normative vigenti.

Chi può rilasciare certificazioni tecniche per riduzione dei consumi 

Le certificazioni tecniche riferite alla riduzione dei consumi possono essere rilasciate da uno o più valutatori indipendenti, riconosciuti in una delle seguenti categorie:

a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

  1. b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  2. c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:

1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029; 

2) UNI EN ISO 14065; 

3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018; 

4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339; 

5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352; 

  1. d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:

1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale; 

2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale; 

3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica; 

4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica; 

5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile; 

6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione; 

7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica; 

8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica; 

9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare; 

10) LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica; 

11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.

Tra questi, gli ingegneri abilitati devono essere in regola con l’assicurazione ingegneri obbligatoria, che garantisce la copertura di eventuali responsabilità professionali. Inoltre, è necessario che i professionisti abbiano una polizza assicurativa ingegnere adeguata, che tuteli contro i rischi legati all’emissione delle certificazioni e assicuri conformità alle normative vigenti.

 

Obbligo assicurazione professionale ingegneri per i certificatori Transazione 5.0 

Come recita l’articolo 14. al punto 7) nel documento emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze: 

“Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza ingegnere di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazioni cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestate.

Quali sono gli obiettivi principali del Decreto Transizione 5.0

  1. Transizione Ecologica: Favorire pratiche sostenibili, migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2, come piantare alberi in una città per migliorare l’aria e ridurre l’inquinamento.
  2. Transizione Digitale: Supportare la digitalizzazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, simile a passare da vecchi archivi cartacei a sistemi digitali che velocizzano i processi.
  3. Sviluppo delle Competenze: Promuovere la formazione in ambiti cruciali per la transizione ecologica e digitale, come imparare a usare nuove tecnologie per migliorare il lavoro quotidiano.
  4. Incentivi e Agevolazioni: Offrire agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto per le aziende che investono in tecnologie verdi e digitali, come fornire incentivi a chi installa pannelli solari.
  5. Certificazioni e Standard: Definire i criteri per le certificazioni tecniche riguardanti la riduzione dei consumi energetici, assicurando che solo professionisti qualificati possano rilasciare queste certificazioni.

Un decreto che punta a creare un ambiente che favorisca l’innovazione e la sostenibilità, facilitando la transizione verso un’economia più verde e digitalizzata. 

Alcune precisazioni riportate nella Circolare Operativa del 16 agosto 2024

Avvio e completamento

L’articolo 4 del DM “Transizione 5.0” individua rispettivamente ai commi 3 e 4 le date di avvio e completamento, definendo in particolare che:

  1. per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
  2. per data di completamento del progetto di innovazione si intende la data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, ed in particolare… (approfondisci a pag. 9 della circolare)

Progetti ammessi al beneficio

Il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità, compresa nell’ambito temporale 2024 o 2025, uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 4 DM “Transizione 5.0”.

I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se, con riferimento alla struttura produttiva interessata, non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui sia stata rispettata la normativa sull’assicurazione ingegnere obbligatoria. Infatti, per ogni professionista coinvolto è necessario disporre di una assicurazione professionale ingegnere obbligatoria che copra eventuali responsabilità derivanti dalle attività svolte. In tale contesto, la assicurazione obbligatoria ingegneri diventa un requisito imprescindibile per garantire la regolarità e la sicurezza degli investimenti nei progetti di innovazione… (approfondisci a pag. 10 della circolare).

Attività di formazione

Nell’ambito delle spese di cui all’articolo 4 del DM “Transizione 5.0”, comma 2, lettera b), le spese per la formazione del personale sono agevolabili a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di spesa di 300 mila euro.

In particolare, le spese di formazione ammissibili comprendono… (approfondisci a pag. 11 della circolare)

Intensità del beneficio

Secondo quanto disposto dall’articolo 10 del DM “Transizione 5.0”, il credito d’imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, alle condizioni previste dall’articolo 9 del DM “Transizione 5.0”. Qualora i progetti di innovazione prevedano investimenti superiori al limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro per ciascun soggetto beneficiario, secondo quando statuito comma 3 del predetto articolo 10, la misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base… (approfondisci a pag. 13 della approfondisci a pag. 13 della circolare)

Transizione 5.0, le soluzioni assicurative per Professionisti 

Come si evince dal decreto e dalla circolare, sono numerosi gli aspetti salienti che necessitano di un supporto di consulenza assicurativa per quanto riguarda l’aspetto a copertura dell’operato del professionista certificatore.

BIG Insurance Brokers può contare su team di esperti specializzati in polizze RC Professionali e su un’ampia di primarie compagnie assicurative, nazionali ed internazionali, in grado di offrire soluzioni complete e progettate su misura per chi si occupa di specifiche attività professionali come gli Ingegneri, soggetti interessati al rilascio delle certificazioni necessarie. 

Sono polizze RC professionali mirate e personalizzabili, che proteggono l’esercizio della professione da eventuali danni involontariamente causati ai propri clienti e da una serie di imprevisti che possono capitare all’interno dello studio professionale e che vanno a garantire coperture specifiche come quella richiesta dal decreto Transizione 5.0 

Chiedici un preventivo! La polizza obbligatoria ingegneri richiesta dal Decreto attuativo di Transizione 5.0 rientra nei nostri punti di forza e siamo certi di poter offrire le migliori quotazioni presenti sul mercato. Contattaci per ricevere una consulenza gratuita e senza impegno. 

Fonte: Decreto Transizione 5.0 Giugno 2024

 

Recent Posts