Diceva Le Corbusier: “L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi. La Costruzione è per tener su: l’Architettura è per commuovere”. Bellissima citazione di per sé se non fosse che dal 2013, in seguito alla “Riforma delle Professioni” (DPR 137/2012), l’esercizio della professione superi il sentimentalismo per farsi responsabilità. Secondo tale legge infatti gli italiani che esercitano una libera attività, compresi quindi architetti, pianificatori e paesaggisti, hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale.
La norma generale coinvolge gli iscritti agli ordini o albi professionali e sancisce l’obbligatorietà nel caso in cui l’architetto svolga attività autonoma, anche occasionale, e in proprio. L’obbligo è a carico dei professionisti che pongono la firma su un progetto e sono responsabili direttamente nei confronti del cliente per il lavoro svolto.
Sono esclusi invece gli esperti che esercitano mansioni alle dipendenze di fatto di uno studio professionale di un ente pubblico o di una pubblica amministrazione. Nel caso di Studi associati sono da considerarsi assicurati soci e collaboratori esclusivamente per l’attività svolta in nome e per conto dello studio. Ad entrare nel merito della norma è il CNA, Consiglio nazionale degli architetti, che ha definito specifiche linee guida (scarica qui le linee guida).
RC Geometri e Architetti, Polizza professionale responsabilità civile
La norma di riferimento è quella stabilita dal dal Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013. Le specifiche sono contenute nell’art. 3, comma 5 del DL 138/11 che decreta “a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
Secondo tale norma il professionista è tenuto a “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”. La violazione della norma costituisce prima di tutto un illecito disciplinare.
Se forse questo suoni come una nota sul diario, la verità è che il mancato possesso di una polizza può creare gravi perdite patrimoniali a carico di chi involontariamente, durante l’esercizio della professione, causa danni a terzi. Ecco perché essendo l’assicurazione professionale quella assicurazione di Responsabilità Civile Professionale che copre il patrimonio del professionista contro i rischi professionali nell’esercizio delle sue attività, è assolutamente indiscutibile la necessità della sua sottoscrizione.
Geometri e Architetti, Polizza professionale responsabilità civile
La polizza di assicurazione professionale, a fronte del pagamento di un premio assicurativo annuale, copre il patrimonio del professionista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi danneggiati dall’operato per errori, disattenzione, distrazione o dimenticanza.
Nello svolgimento dell’attività l’architetto è costretto a fare i conti con responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari. Una regolare copertura assicurativa garantisce l’architetto da colpe e danni. Nello specifico, l’RC professionale Geometri e Architetti risponde ai danni patrimoniali, alla responsabilità civile contrattuale, alle colpe gravi o lievi ma anche alla violazione della privacy, alle colpe a carico di dipendenti e collaboratori, alla perdita di documenti, ed ancora a diffamazione, ingiuria e omissioni, solo per citare le colpe e i danni ricorrenti.
Una Circolare del CNAPPC, Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, grazie ad una specifica circolare interpreta la norma declinandola ad alcuni casi specifici che rilevano criticità soprattutto laddove si parla di professionisti:
– in regime di collaborazione in via continuativa con uno studio
– dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente avente rilevanza esterna (perizie, collaudi, ecc.) e senza rilevanza esterna
– dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
BIG Insurance Brokers stipula Polizze Rc professionale Geometri e Architetti tra le più convenienti
La copertura adeguata per geometri e architetti deve passare necessariamente attraverso un’assicurazione in grado di coprire tutti i danni nei quali il professionista di settore può incorrere. Ed è su questa linea, in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di architetti, pianificatori e paesaggisti che BIG Insurance Brokers offre la sua speciale copertura assicurativa RC professionale in grado di far fronte alle situazioni più disparate.
Pensata per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, regolarmente iscritti all’Albo e muniti di Partita IVA, studi associati e società, la convenzione vede quale controparte tutte le compagnie assicurative presenti sul mercato, a partire da Llyloid e Marsh, fra le compagnie assicurative più convenienti e complete in termini di servizio, costo e copertura. Quali Broker Assicurativi siamo in grado di garantirvi l’esclusività della soluzione assicurativa migliore per voi, comprese tutte le ulteriori specifiche coperture per professori a latere (come quella del Progettista Esterno e del Verificatore Esterno), anche personalizzate. Vi è inoltre la possibilità di attivare una polizza di tutela legale, una polizza infortuni integrativa, una polizza sanitaria internazionale e una polizza vita.
Copertura solidale
Una copertura spesso sottovalutata, ma proposta da BIG Insurance Brokers è quella che si rende necessaria nei casi di responsabilità solidale. Come fa rilevare il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, considerando anche la categoria degli architetti, è determinante che i professionisti ottengano dalla propria compagnia assicuratrice una copertura adeguata anche nei casi di responsabilità solidale. A trattare l’argomento ha pensato il gruppo di lavoro Ingegneria forense, il quale sottolinea che quando un professionista viene accusato di un danno, insieme ad altri soggetti, deve essere in grado di difendersi nel caso in cui il danneggiato pretenda da lui l’intero risarcimento. E, si sa, chi ha subito il danno di norma rivolge la richiesta di risarcimento al soggetto che vanta il patrimonio più solido! Per questo motivo noi di BIG Insurance Brokers riteniamo che è bene che la Rc professionale preveda la copertura per i casi di responsabilità solidale.
Ma attenzione…
RC professionale Geometri e Architetti, BIG sceglie le più convenienti
La scelta di una polizza è garantita dal regime di libero mercato, che consente ad ogni professionista di vagliare le offerte assicurative, valutare i preventivi e le condizioni, e stipulare l’assicurazione che meglio si adegua alle proprie esigenze. I costi variano a seconda della tipologia di contratto, dei massimali, delle clausole e di eventuali convenzioni. Scrivici per un preventivo gratuito o iscriviti a uno dei nostri incontri dedicati all’RC professionale Geometri e Architetti.
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*Le informazioni riportate non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il set informativo di polizza prima della sottoscrizione.