Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 209/2023 che attua la riforma fiscale sulla fiscalità internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre e in vigore il 29 dicembre scorso.
Cosa prevede il regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati
Il Decreto Legislativo n. 209/2023, che attua la riforma fiscale sulla fiscalità internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è entrato in vigore il 29 dicembre scorso. Tra le diverse novità introdotte, vi è l’istituzione di un regime agevolato dedicato ai lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
Il Decreto riscrive la disciplina dell’agevolazione dei lavoratori dipendenti o autonomi impatriati (escludendo gli imprenditori individuali, precedentemente inclusi) ed applica una significativa riduzione del suo perimetro applicativo sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e della misura stessa dell’incentivo: 50% esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile o 60% in caso di trasferimento con figlio minore o nascita nel periodo agevolato, in luogo del 70% o 90%.
L’articolo 5: redditi di lavoro dipendente oppure assimilati
In particolare, l’art. 5 prevede che i redditi di lavoro dipendente, oppure assimilati a quelli di lavoro dipendente, e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR, entro il limite di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Questo a condizione, però, che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di almeno 4 anni e non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento.
In pratica
Riassumendo, dal periodo d’imposta 2024, il nuovo regime è applicabile solo:
- ai lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (definiti dai d.lgs. nn. 108/2012 e 206/2007
- per un periodo massimo di 5 anni
- con una soglia reddituale massima di 600mila euro annui
- in relazione ad attività lavorativa prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia
- a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento (soglia temporale che può aumentare a sette o sei periodi d’imposta nel caso in cui l’attività sia prestata in Italia per il medesimo soggetto per cui era prestata all’estero o comunque per un soggetto dello stesso gruppo, rispettivamente se prima del trasferimento all’estero vi fosse stato o meno un precedente impiego presso il medesimo soggetto)
- con l’impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni (l’inosservanza di tale impegno implica il recupero dell’agevolazione con applicazione dei relativi interessi).
Vi è poi un abbattimento in aggiunta, sempre del 50%, per tre ulteriori periodi d’imposta, in caso di trasferimento della residenza anagrafica nel 2024 a fronte dell’acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento.
Professionisti sportivi
Per i professionisti dello sport, è stato altresì concesso di accedere al più favorevole regime previgente (art. 16 del d.lgs. n. 147/2015) ai soggetti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che abbiano stipulato il relativo contratto entro la stessa data.
Trasferimento in Italia di attività economiche
Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero – non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo – trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive Irpef per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.
E’ importante specificare che non sono incluse le attività esercitate nel territorio dello Stato nei ventiquattro mesi antecedenti il loro trasferimento.
Viene richiesto, ai fini della determinazione dei redditi, che il contribuente mantenga separate le evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
L’agevolazione, tuttavia, viene meno se nei cinque periodi d’imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario trasferisce fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento e l’Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.
Italia, uno dei regimi fiscali più vantaggiosi
L’Italia rimane uno dei regimi più vantaggiosi in Europa per attirare residenti. Innanzitutto, il costo della vita in Italia è relativamente basso rispetto ad altri paesi europei, e di fatto, è inferiore del 20% circa rispetto a quello di altri paesi EU come la Francia, la Germania o Svizzera e Regno Unito. Questo si riflette in diversi aspetti della vita quotidiana, come l’affitto, il cibo, i trasporti e le utenze.
Offre diversi regimi fiscali vantaggiosi per i residenti stranieri, come il regime di residenza non abituale (RNH) e il nuovo regime di impatriati, con tassazione ridotta o agevolata.
Il confronto con gli specialisti
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